Novità in vista per i singoli professionisti e le imprese:

il Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) ha introdotto una serie di misure volte alla produttività e al benessere economico colpiti dalla pandemia Covid-19. Uno degli obiettivi del Governo è quello di semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando l’utilizzo della posta elettronica certificata e prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC nei casi previsti dalla legge.

La comunicazione fatta alle categorie di professionisti coinvolti e alle imprese cita quanto segue:

“In attuazione dell’art. 37 del decreto (decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020), tutti i professionisti iscritti a Ordini, Albi o Collegi e tutte le imprese devono comunicare entro il 1° ottobre il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC).

PROFESSIONISTI

I vari Ordini professionali hanno già sollecitato gli iscritti a comunicare il proprio indirizzo PEC e ciò al fine di non rischiare l’apertura di un procedimento disciplinare e la sospensione dall’Ordine stesso. L’omessa comunicazione della PEC all’Ordine di appartenenza comporta la diffida ad adempiere all’obbligo di comunicazione entro 30 giorni dalla diffida stessa. Laddove nemmeno si provveda alla comunicazione entro il suddetto termine, il professionista sarà sospeso dall’Ordine fino a che non comunicherà la propria PEC (oltre a subire l’apertura di un procedimento disciplinare). Ricordiamo che la comunicazione della PEC al proprio Ordine professionale di appartenenza, oltre ad essere un obbligo di legge, è necessaria all’Ordine medesimo per la pubblicazione dell’elenco riservato consultabile in via telematica dalle pubbliche amministrazioni e la trasmissione dei dati al registro INI-PEC. Obblighi, questi, che in mancanza di assolvimento potrebbero portare allo scioglimento e commissariamento dell’Ordine ad opera del Ministero vigilante.

IMPRESE

Tutte le Imprese iscritte al Registro Imprese in forma societaria o individuale, attive e non soggette a procedura concorsuale, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale) o che lo stesso sia stato cancellato d’ufficio o che, sebbene dichiarato, risulti inattivo, cioè non rinnovato con il gestore di riferimento, entro il 1° ottobre 2020  sono tenute a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Registro Imprese, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

L’obbligo di depositare al Registro Imprese la propria PEC – riconducibile all’Azienda – era già stato introdotto nel 2008 per le Società e nel 2012 per le Ditte Individuali. 

La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e prevederà la sanzione amministrativa:

  • in misura raddoppiata – da 206,00 euro a 2.064,00 euro – per le Società, come previsto dall’art. 2630 del Codice Civile;
  • in misura triplicata – da 30,00 euro a 1.548,00 euro – per le Ditte Individuali, come indicato dall’art. 2194 del Codice Civile.

Secondo quanto stabilito dall’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, tutte le Imprese – Società o Ditte individuali – all’atto dell’iscrizione hanno l’obbligo di comunicare al Registro Imprese della Camera di Commercio, territorialmente competente, il proprio “domicilio digitale”.

A fronte di un’eventuale inadempienza, il Registro imprese sospenderà la pratica, in attesa che venga integrata correttamente.”

Per la comunicazione rivolgersi alla sede di Confcommercio di riferimento della vostra Regione per le Imprese o al proprio Ordine per i professionisti.