Arriva un nuovo parere negativo del Garante della Privacy sulla fatturazione elettronica. In particolare, il Garante è stato chiamato ad esprimersi sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate concernente le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, affermando che la memorizzazione e dell’utilizzazione, senza distinzione alcuna, dell’insieme dei dati personali contenuti nei file delle fatture elettroniche, anche laddove si assicurino elevati livelli di sicurezza e accessi selettivi, risulta sproporzionata rispetto al fine perseguito.

Con il parere 9 luglio 2020, prot. n. 9434785, pubblicato il 10 luglio, il Garante delle Privacy torna sulla questione del trattamento dei dati contenuti nelle fatture elettroniche ribadendo i suoi dubbi sulla pericolosità in termini di lesione della privacy dei cittadini.
Nello specifico, l’Autority si è occupata dello schema di provvedimento dell’Agenzia delle entrate che dovrebbe aggiornare le regole per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche al fine di tener conto delle disposizioni in tema di memorizzazione integrale dei file xml.
Secondo il Garante, tale schema di provvedimento disciplina un trattamento di dati in violazione degli artt. 5, par. 1., lett. a), 6, par. 3, 9, 10, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Infatti, non si fa alcuna distinzione tra tipologie di informazioni o categorie di interessati e dati personali di dettaglio, anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali, relativi alla totalità della popolazione.
Non risulta, quindi, proporzionato all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito, non individuando, in ossequio ai principi di privacy by design e by default, misure di garanzia adeguate per assicurare la protezione dei dati.
Con riferimento, invece, ai prospettati trattamenti effettuati a fini di analisi del rischio attraverso interconnessioni con le numerose banche dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate, effettuabili anche sulla base dei c.d. dati fattura, senza informazioni sulla descrizione dei beni e servizi oggetto della fattura e che prevedono la profilazione di tutti i contribuenti, anche minori d’età, e il trattamento di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, l’Autority ha ritenuto invece necessario, attesi i rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, approfondire separatamente l’istruttoria al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, al fine di individuare idonee garanzie per i contribuenti.
Fonte – IPSOA