Con circolare del 20 settembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti sui contenuti e sull’ambito applicativo del D.Lgs. n. 104/2022 (cosiddetto Decreto Trasparenza), già in vigore dal 13 agosto scorso.

In particolare, per ciò che riguarda i risvolti privacy del decreto stesso,  la circolare puntualizza la presenza di due distinte ipotesi che possono comportare l’obbligo di informativa nei confronti del lavoratore.

Utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati finalizzati a realizzare un procedimento decisionale in grado di incidere sul rapporto di lavoro.

S’intendono in questo caso strumenti che, attraverso l’attività di raccolta dati ed elaborazione degli stessi effettuata tramite algoritmo, intelligenza artificiale, ecc., siano in grado di generare decisioni automatizzate.

Nell’ipotesi descritta, l’obbligo dell’informativa sussiste anche nel caso di intervento umano meramente accessorio.

Nella sostanza, il decreto legislativo richiede che il datore di lavoro proceda all’informativa quando la disciplina della vita lavorativa del dipendente, o suoi particolari aspetti rilevanti, siano interamente rimessi all’attività decisionale di sistemi automatizzati.

Ad esempio, l’obbligo dell’informativa sussiste nelle seguenti ipotesi:

1. assunzione o conferimento dell’incarico tramite l’utilizzo di chatbots durante il colloquio, la profilazione automatizzata dei candidati, lo screening dei curricula, l’utilizzo di software per il riconoscimento emotivo e test psicoattitudinali, ecc.;

2. gestione o cessazione del rapporto di lavoro con assegnazione o revoca automatizzata di compiti, mansioni o turni, definizione dell’orario di lavoro, analisi di produttività, determinazione della retribuzione, promozioni, etc., attraverso analisi statistiche, strumenti di data analytics o machine learning, rete neurali, deep-learning, ecc.

Diversamente, non sarà necessario procedere all’informativa nel caso, ad esempio, di sistemi automatizzati deputati alla rilevazione delle presenze in ingresso e in uscita, cui non consegua un’attività interamente automatizzata finalizzata ad una decisione datoriale.

Utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

La seconda ipotesi riguarda, a mero titolo esemplificativo, l’utilizzo di sistemi automatizzati quali tablet, dispositivi digitali e wearables, gps e geolocalizzatori, sistemi per il riconoscimento facciale, sistemi di rating e ranking, etc. Si deve ritenere che l’obbligo informativo trovi applicazione anche in relazione all’utilizzo disistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati integrati negli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, qualora presentino le caratteristiche tecniche e le funzioni descritte in precedenza.

Infine, il Ministero ha puntualizzato che ammessa la comunicazione dell’informativa in modalità informatica.