Il 18 ottobre scorso, anche a seguito di alcune segnalazioni, l’Autorità Garante ha preso atto della prassi di diverse testate giornalistiche on line, siti web e aziende operanti su Internet nel settore televisivo, di utilizzare sistemi e filtri, che condizionano l’accesso ai contenuti alla sottoscrizione di un abbonamento (il cosiddetto paywall) o, in alternativa, al rilascio del consenso da parte degli utenti all’installazione di cookie e altri strumenti di tracciamento dei dati personali (il cosiddetto cookie wall).

In tale occasione, l’Autorità si è dunque ripromessa di esaminare tali iniziative alla luce del quadro normativo attuale, anche al fine di valutare l’adozione di eventuali interventi in materia.

Le prime considerazioni sul tema sono arrivate pochi giorni dopo, con una premessa che sembra lasciare aperto uno spiraglio di legittimità per cookie wall e paywall.

La normativa europea sulla protezione dei dati personali – ha rilevato infatti il Garante – non esclude in linea di principio che il titolare di un sito subordini l’accesso ai contenuti, da parte degli utenti, al consenso prestato dai medesimi per finalità di profilazione (attraverso cookie o altri strumenti di tracciamento) o, in alternativa, al pagamento di una somma di denaro.

In ogni caso, l’Autorità Garante ha aperto una serie di istruttorie per accertare la conformità di tali iniziative con la normativa europea.

Si noti che, nel resto d’Europa, le posizioni sul tema sono tutt’altro che univoche.

Per l’Autorità Garante dei Paesi Bassi e per quella spagnola, i cookie wall sono del tutto illeciti e costituiscono una violazione radicale del principio della libertà del consenso.

Al contrario, il Garante austriaco considera il consenso ai paywall come validamente prestato mentre, in Francia non è esclusa la liceità dei paywall qualora il corrispettivo richiesto sia ragionevole, ed in ogni caso – afferma il CNIL – l’effettiva libertà dell’utente di prestare il consenso dovrebbe essere valutata caso per caso.

Il tema, in altre parole, è scottante – non ultimo perché si sovrappone a quello dell’ammissibilità o meno della monetizzazione del dato – e risulta pertanto estremamente difficile prevedere quale sarà l’ultima parola del Garante sul tema.