Obblighi di accessibilità per le imprese

L’European Accessibility Act (EAA) è una direttiva europea (2019/882) pensata per garantire che prodotti e servizi digitali (come siti web, app, piattaforme e strumenti di e-commerce) siano accessibili anche alle persone con disabilità. Ogni Stato membro è tenuto a recepire e applicare la direttiva entro il 28 giugno 2025. In Italia, il recepimento è avvenuto con il D. Lgs. 82/2022.

L’EAA segna un passaggio epocale, perché allarga notevolmente il perimetro dei soggetti obbligati rispetto a normative precedenti (cfr. Legge Stanca). L’Atto europeo sull’accessibilità rappresenta quindi una tappa fondamentale nell’evoluzione verso una società digitale più inclusiva ed equa. Oggi, anche molte realtà del settore privato sono chiamate a garantire la piena accessibilità dei propri prodotti e servizi digitali, pena sanzioni economiche, ritiro dal mercato e danni reputazionali.

Secondo tale normativa, la messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti o  la fornitura  sul  territorio  nazionale  dei  servizi   conformi   alle disposizioni del decreto non può essere impedita per motivi relativi ai requisiti di accessibilità.

Soggetti Obbligati: imprese, settori, deroghe

L’European Accessibility Act riguarda tutti i soggetti che mettono a disposizione del pubblico nell’Unione Europea prodotti e servizi coperti dalla direttiva.

Tra questi rientrano hardware per comunicazioni digitali, sistemi operativi, terminali self-service (ATM, POS, biglietterie automatiche), ma anche servizi come e-commerce, home banking, piattaforme di streaming e servizi di trasporto con componenti digitali.

Per le attività di servizi che saranno pienamente coinvolti si pensi, ad esempio, ai siti web delle aziende che permettono interazione e comunicazione per i navigatori del sito, alle interfacce di prenotazione di beni e servizi, alle piattaforme di e-commerce, ai terminali di pagamento, alle biglietterie online, agli sviluppatori di app, ai terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate  per  accedere  a  servizi  di media audiovisivi (Smart Tv), alle piattaforma di informazione su servizi di  trasporto, comprese le informazioni  di  viaggio  in  tempo  reale, ai servizi bancari al consumo, come home banking, gestione del portafoglio digitale, uso degli ATM e accesso a servizi finanziari tramite dispositivi mobili, o i servizi di assistenza clienti, inclusi i sistemi di live chat, call center, supporto via e-mail e canali testuali alternativi, etc.

Il provvedimento, come già enunciato, allarga molto i destinatari rispetto ai soggetti obbligati in passato, che dovranno tenere in considerazione tre aspetti fondamentali:

  • La progettazione e realizzazione di piattaforme online, app o siti web conformi alle norme tecniche di utilizzabilità;
  • Adozione di strumenti che consentono l’adattabilità dei contenuti in funzione delle difficoltà di fruizione dei visitatori con problemi di accessibilità;
  • Adozione della dichiarazione di accessibilità (che in alcuni casi deve essere pubblicata o caricata sul sito di Agid per le PA);

Eccezioni all’applicazione

Non tutte le aziende rientrano nel perimetro di applicazione, sono escluse ad esempio:

  1. le micro imprese (soggetti giuridici con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio  annuo  non superiore a 2 milioni di euro);
  2. le imprese che documentino che l’adeguamento ai requisiti di accessibilità comporti una modifica sostanziale del prodotto o del servizio, tale da alterarne la natura, o imponga un onere sproporzionato per l’operatore economico.

Requisiti tecnici di accessibilità: i principi POUR

La norma fa riferimento alle WCAG, le Web Content Accessibility Guidelines, che sono le linee guida internazionali definite dal W3C per rendere accessibili siti web e applicazioni.

Queste linee guida si basano su quattro principi fondamentali, i principi POUR:

  1. Percepibile: le informazioni devono poter essere percepite da tutti gli utenti ( l’interfaccia deve presentare contenuti anche in formati alternativi. Esempi sono gli alt-text per le immagini, le trascrizioni per l’audio e i sottotitoli per i video);
  2. Utilizzabile: l’interfaccia deve essere facilmente navigabile e operabile (tutto deve poter essere navigato da tastiera o con tecnologie assistive, senza richiedere il mouse, con tempi di risposta adeguati);
  3. Comprensibile: i contenuti e le interazioni devono essere chiari (il linguaggio adottato per comunicare deve essere chiaro e i moduli facilmente compilabili, con errori ben segnalati);
  4. Robusto: i contenuti devono poter essere interpretati anche da tecnologie assistive ( il contenuto dev’essere leggibile da screen reader e compatibile con future tecnologie assistive).

Le WCAG, concepite per tenere il passo con l’espansione della tecnologia e dell’acceso al digitale, pensate principalmente per le persone con disabilità, permettono però di migliorare l’esperienza digitale per tutti gli utenti, rendendo i contenuti più fruibili e usabili in ogni contesto.

Scadenze, sanzioni e vigilanza

La data di piena applicazione dell’EAA è fissata al 28 giugno 2025. Da quel momento, tutte le aziende che immettono sul mercato nuovi prodotti o servizi coperti dalla normativa dovranno garantirne la piena accessibilità. Ciò significa che chi progetta oggi un sito web, una piattaforma, un’app o un terminale interattivo, deve già integrare i requisiti previsti dalla direttiva, senza rimandare. Le aziende che forniscono tali servizi destinati alla propria clientela forniti da terze parti dovranno garantire che i loro clienti possano usufruire dei servizi di accessibilità.

Per i prodotti e servizi già esistenti prima del 28 giugno 2025, la direttiva prevede un periodo transitorio che termina il 28 giugno 2030. Le aziende avranno quindi cinque anni per adeguare ciò che è già in commercio o attivo, con due opzioni operative: aggiornare secondo i criteri di accessibilità o ritirare dal mercato ciò che non è adeguabile. Un’eccezione importante riguarda le modifiche sostanziali ai servizi: se un servizio esistente viene aggiornato in modo significativo dopo il 2025, la conformità diventa immediatamente obbligatoria, anche se rientrava nel periodo transitorio.

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 82/2022 includono multe fino a 40.000 euro, e in caso di reiterazione o mancata collaborazione con l’AgID, una penalità fino al 5% del fatturato annuo. Il rischio non è solo economico: la non conformità può anche portare al ritiro dal mercato e a conseguenze reputazionali durature

 SINTESI DIRETTIVA:

Obbligo di Accessibilità:

  • L’EAA si applica a prodotti e servizi offerti nell’UE, anche da imprese extra-UE.
  • L’Italia ha recepito la direttiva con il D. Lgs. 82/2022.
  • L’obbligo si estende ai privati che offrono servizi digitali pubblici o superano soglie economiche.

 Soggetti Obbligati

  • Imprese coinvolte: tutti gli operatori economici (inclusi extra-UE) che vendono nell’UE.
  • Settori: hardware, software, app, banche, e-commerce, trasporti, media, emergenze.
  • Esenzioni: solo per microimprese e solo per i servizi, se l’onere è provato.

Requisiti tecnici di accessibilità

  • Principi: Percepibile, Utilizzabile, Comprensibile, Robusto (POUR).
  • Standard: WCAG 2.1 AA, WCAG 2.2 (novità cognitive/mobili), EN 301 549.
  • Applicazione: siti, app, documenti elettronici, terminali, interfacce vocali.

Scadenze, sanzioni e vigilanza

  • 28 giugno 2025: tutti i nuovi prodotti e servizi dovranno essere conformi al momento dell’immissione sul mercato.
  • 28 giugno 2030: termine per adeguare prodotti e servizi già attivi prima del 2025, salvo modifiche sostanziali che anticipano l’obbligo.
  • Sanzioni: fino a 40.000 euro o 5% del fatturato.

Massimo Bruno